Agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Le tasse per il trasferimento della proprietà sono a carico dell’acquirente. Quest’ultimo può scegliere se usufruire delle agevolazioni di prima casa o meno.
Dal primo Gennaio 2014, l’attuale legislazione in materia ha stabilito che in caso di acquisto da un’impresa di costruzione viene applicata l’IVA al 4% (di solito si applica l’aliquota del 10%) e le imposte ipotecaria e catastale sono pari a € 200 ciascuna.
Se la compravendita avviene tra privati verrà pagata la tassa di registro al 2% e imposta ipotecaria e catastale pari a €50 ciascuna.
I benefici per l’acquisto della prima casa possono essere estesi anche a una pertinenza:
– un garage (categoria catastale C/6)
– una tettoia (categoria catastale C/7)
– una cantina (categoria catastale C/2)
I benefici possono essere applicati anche in caso di costruzione della prima casa o ricostruzione se la proprietà originale è stata demolita.
Quali sono i requisiti per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?
I requisiti per poter usufruire delle agevolazioni di prima casa sono :
non possedere nello stesso comune un’altra propretà adibita ad abitazione principale, nemmeno in comunione con il coniuge;
non essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione su un immobile nello stesso comune;
non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni ;
l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività;
l’immobile acquistato non sia considerato “di lusso” (ossia non rientri tra le categorie catastali A / 1, A / 8, A / 9).
Tali condizioni devono sussistere tutte al momento dell’acquisto, e devono essere dichiarate al notaio, che le trascrive nell’atto di compravendita.
Decadenza dei benefici
L’assenza di una delle condizioni sopra descritte, determina il venir meno all’agevolazione fiscale e determina l’applicazione della tassazione ordinaria con una penale del 30% dell’importo non pagato. Anche la vendita dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto fa perdere i diritti al beneficio, se l’acquirente non provvede ad acquistare, entro un anno, un altro immobile da destinare a prima casa.